Legge 27 marzo 1992, n. 257
La Legge 257/92 è il testo fondamentale che ha disciplinato la
cessazione dell'impiego dell'amianto in Italia. Ha vietato
l'estrazione, la lavorazione, l'uso e la commercializzazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Ha istituito le
basi del sistema di controllo e bonifica del territorio
nazionale, stabilendo che le Regioni dovessero predisporre piani
di protezione dell'ambiente e di bonifica delle aree inquinate
da amianto.
La legge ha anche definito i principi per la tutela dei
lavoratori esposti all'amianto e ha previsto misure di sostegno
per le imprese in fase di riconversione. Rimane il riferimento
normativo di base per tutto il sistema di gestione dell'amianto
in Italia.
D.M. 6 Settembre 1994: valutazione e bonifica
Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 fornisce le
istruzioni operative per la valutazione del rischio delle
coperture in cemento-amianto e definisce le metodologie per la
bonifica. Stabilisce tre possibili approcci alla gestione
dell'amianto in opera:
Rimozione
Eliminazione completa del materiale amiantoso con successivo
smaltimento in discarica autorizzata. Obbligatoria quando il
materiale è in cattive condizioni o quando si effettuano
lavori strutturali.
Incapsulamento
Trattamento del materiale con prodotti penetranti o
ricoprenti per ridurre il rilascio di fibre. Applicabile
quando il materiale è in condizioni accettabili e non è
necessaria la rimozione immediata.
Confinamento
Installazione di una barriera che separa il materiale
amiantoso dall'ambiente. Richiede programma di controllo e
manutenzione periodica.
La scelta dell'approccio dipende dallo stato di conservazione
del materiale, valutato secondo i criteri dell'Allegato 1 del
decreto.
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo IX, Capo III
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) dedica
il Capo III del Titolo IX alla protezione dei lavoratori
dall'esposizione all'amianto. Stabilisce i valori limite di
esposizione, i requisiti di formazione del personale, gli
obblighi di sorveglianza sanitaria e le procedure per la
notifica degli interventi di bonifica.
L'articolo 250 richiede che il datore di lavoro notifichi
all'organo di vigilanza competente (ASL) i lavori di demolizione
o rimozione dell'amianto prima dell'inizio delle attività,
tramite il Piano di Lavoro. L'articolo 256 stabilisce i
requisiti per la formazione dei lavoratori addetti alle attività
di rimozione.
Il Piano di Lavoro: contenuto e procedura
Il Piano di Lavoro è il documento tecnico che deve essere
trasmesso all'ASL competente almeno 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori di rimozione o bonifica. Deve contenere:
-
Descrizione del luogo di lavoro e del tipo di amianto presente
- Quantità stimata di materiale da rimuovere
- Metodi di lavoro e attrezzature utilizzate
- Misure di contenimento della dispersione di fibre
- Dispositivi di protezione individuale adottati
- Modalità di decontaminazione dei lavoratori
- Procedure di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
-
Misure di protezione dei terzi e dell'ambiente circostante
L'ASL può formulare prescrizioni o richiedere integrazioni entro
il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine senza
comunicazioni, i lavori possono iniziare.
Obblighi del proprietario di immobile
Il proprietario di un immobile in cui sia presente amianto ha
specifici obblighi normativi. La Legge 257/92 e le successive
circolari regionali prevedono che il proprietario debba:
| Obbligo |
Riferimento normativo |
Note |
|
Segnalare la presenza di amianto alla Regione o ASL
|
L. 257/92, art. 12 |
Obbligo per immobili con amianto friabile o in cattive
condizioni
|
|
Effettuare valutazione periodica dello stato di
conservazione
|
D.M. 6/9/1994 |
Almeno ogni 3 anni per materiale in opera |
| Mantenere registro delle valutazioni |
Circolari regionali |
Documentazione da conservare e presentare in caso di
compravendita
|
| Affidarsi a imprese abilitate per la rimozione |
D.Lgs 81/08, art. 256 |
Obbligo assoluto, non derogabile |
Smaltimento e Formulario di Identificazione Rifiuti
I rifiuti contenenti amianto sono classificati come rifiuti
pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambientale). Il
trasporto e lo smaltimento richiedono:
-
Iscrizione del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali
-
Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in quattro copie
-
Imballaggio conforme alle norme ADR per il trasporto su strada
-
Conferimento esclusivo a discariche autorizzate per rifiuti
pericolosi
Il FIR deve essere conservato per almeno cinque anni dal
proprietario. La quarta copia, controfirmata dalla discarica,
costituisce la prova dell'avvenuto smaltimento ed è il documento
che rilasciamo al termine di ogni intervento.